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IL MOBBING

Con il termine "mobbing" si indica un fenomeno articolato, consistente in una serie di atti e comportamenti vessatori, di tipo commissivo od omissivo, caratterizzati da un intento persecutorio che presi singolarmente, possono non essere illegittimi, ma che, complessivamente, possono avere gravi conseguenze sul benessere psico-fisico della vittima.

La condotta mobbizzante può consistere in una serie di azioni, tra le quali, ad esempio:

- demansionare il lavoratore o assegnargli compiti inutili;

- abusare di procedimenti disciplinari pretestuosi o rimproverarlo spesso, alla presenza dei colleghi;

- non rivolgergli la parola, isolarlo, impedirgli di parlare con i colleghi;

- aggredire il lavoratore, fisicamente o verbalmente, minacciarlo, insultarlo o screditarlo con maldicenze e pettegolezzi;

- negare al lavoratore, in maniera sistematica, ferie e permessi.

Perché si possa parlare di mobbing, le condotte lesive devono essere sistematiche e protratte nel tempo, deve sussistere l'evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore, nonché il nesso di causalità tra la condotta mobbizzante ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica della vittima.

Il mobbing può provocare alla vittima un danno patrimoniale e/o un danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nel danno economico diretto subito dal lavoratore a causa delle condotte vessatorie, ad esempio il danno da demansionamento o dequalificazione professionale, il danno emergente, ad esempio le spese sostenute per cure mediche e psicologiche, a causa del danno subìto, il lucro cessante, quando la condotta mobbizzante provoca una riduzione della capacità lavorativa
Quando non è possibile quantificare con certezza il danno, il Giudice potrà procedere ad una liquidazione equitativa.
Il danno non patrimoniale può essere:

- esistenziale che consiste in un “peggioramento non temporaneo della qualità della del danneggiato, con conseguente mutamento delle abitudini e dei rapporti personali e familiari” (Cass. Pen. Sez. IV, n. 2050/2004).

- morale, consistente in una sofferenza emotiva, dovuta agli illegittimi comportamenti subìti. In questo caso il danno è risarcibile solo se il fatto illegittimo è reato;

- biologico ovvero la lesione dell’integrità psicofisica clinicamente accertabile, tramite una perizia medico-legale.

Poiché il mobbing è un illecito di natura contrattuale, l'onere di provare le circostanze ed i fatti è a carico del lavoratore, il quale può chiedere il risarcimento dei danni subìti al datore di lavoro, che ha l'obbligo non solo di preservare la salute e la sicurezza del dipendente (art. 2087 cod civ) , ma anche di creare un ambiente lavorativo sereno così da prevenire e proteggere l'integrità psico-fica e la personalità morale di quest’ultimo.